STATUTO
Statuto dell’Associazione
Art. 1 Denominazione, Durata e Sede
1 È costituita, ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 e della legge regionale 13 settembre 1993 n. 39, una Associazione denominata Acadèmia de su Sardu onlus (di seguito Acadèmia).
2 La sua durata è illimitata.
3 La sua sede è a Monserrato (CA) in via Punta Sèbera, 10.
4 Può aprire altre sedi usando sempre la dicitura Acadèmia de su Sardu onlus.
Art. 2 Insegna e motto
1 Insegna ufficiale dell’Aca- dèmia sono le due mezze maschere, rappresentanti a sinistra quella dei mamuthones, di colore nero, lingua rossa e fazzoletto viola a sottili bande
bianche, a destra quella de su componidori, di colore chiaro con labbra e lingua rosse e fazzoletto bianco a sottile banda rossa.
2 Motto dell’Acadèmia è:
de su pagu, pagheddu
dae su pagu si faghet su meda.
3 All’insegna di cui ai commi 1 e 2 del presente art. si affianca un logo commerciale realizza- to reinterpretando in chiave moderna e con minori dettagli le indicazioni di cui al c. 1.
4 Il logo commerciale potrà affiancare o sostituire l’insegna ufficiale nelle pubblicazioni, sui social media e in eventuali campagne pubblicitarie.
5 Nelle occasioni solenni e nelle cerimonie ufficiali dovrà necessariamente essere utiliz- zata l’insegna ufficiale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, eventualmente affian- cata dal logo commerciale di cui al c. 3 del presente articolo.
Art. 3 Scopi, finalità e attività della Acadèmia.
1 L’Acadèmia ha per scopo lo svolgimento di attività di volontariato nel campo dello studio e della ricerca sulla Lingua sarda, la sua difesa, promozione e valorizzazione, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2 Premesso che:
a) l’Acadèmia ritiene la Lingua sarda una lingua con due macrovarietà diatopiche (veri e propri diasistemi) e letterarie, il Campidanese e il Logudorese, che hanno, e devono avere, la stessa dignità, per cui di seguito termini quali Lingua sarda o sardo indicano le due varietà o argomenti comuni alle stesse;
b) l’Acadèmia riconosce nelle altre quattro parlate della Sardegna, l’algherese, il gallurese, il sassarese e il tabarchino un tesoro linguistico e culturale di valore inestimabile di tutta la Sardegna; le finalità, perseguite dall’Acadèmia senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà, da realizzare anche in rapporto di collaborazione e convenzione con lo Stato, la Regione sarda, l’Unione Europea, le Università, altri Enti pubblici e privati, non escluse altre associazioni aventi analoghe finalità, sono:
2.1 attivare studi scientifici afferenti a tutti i settori della Lingua sarda;
2.2 elaborare, proporre e realizzare gli strumenti indispensabili affinché il sardo stia sullo stesso piano delle altre lingue nazionali, tra i quali:
a) uno standard della Lingua sarda con due norme scritte e orali (la norma del Campidanese e la norma del Logudorese);
b) l’Ufficio Nazionale della Lingua sarda preposto a divulgare, anche con appositi corsi di lingua, lo standard con due norme (lett. a presente c. 2. 2);
c) l’Ufficio per la Certificazione del Sardo standard (lett. a presente c. 2. 2);
d) l’Atlante Linguìstico Sardo;
e) i Dizionari locali e il Grande Dizionario della Lingua Sarda;
f) testi nello standard con due norme (lett. a presente c. 2.2), ad uso didattico, giuridico, religioso, burocratico, giornalistico;
2.3 attivarsi per promuovere il diritto allo studio della Lingua sarda attraverso la pianificazione e la costituzione nelle principali città della Sardegna dei corsi di laurea in sardistica, indispensabili alla formazione degli insegnanti di Lingua e letteratura sarda e alla loro inclusione in apposita graduatoria per l’accesso al ruolo nella scuola pubblica;
2.4 attivarsi affinché Radio, TV e altri mass media di Enti pubblici (come per esempio la Rai) e privati, organizzino e diffondano programmi in Lingua sarda;
2.5 promuovere un intervento giuridico ogni qualvolta vengano violati, in tema di Lingua e cultura sarda, Diritti, Risoluzioni, Leggi e Norme vigenti, sia di carattere nazionale, sia internazionale;
2.6 attivarsi affinché in tutta la Sardegna venga applicato il bilinguismo, cioè l’uso di due lingue diverse – il sardo e l’italiano – in condizioni di parità; l’Acadèmia ritiene che il bilinguismo debba essere applicato:
a) in tutte le scuole di ogni ordine e grado della Sardegna, incluse le università, sotto il profilo didattico (nel senso che la Lingua sarda divenga materia curricolare), veicolare e burocratico;
b) nelle assemblee elettive, come Consigli comunali, Consigli provinciali, nel Consiglio regionale e in altri consigli, sotto il profilo veicolare e burocratico;
c) nei tribunali, sotto il profilo veicolare e burocratico;
d) nella Chiesa, sotto il profilo veicolare e burocratico;
e) nelle radio, TV e altri mass media pubblici, sotto il profilo veicolare e burocratico;
f) in altre strutture pubbliche quali camere di commercio, uffici catastali, ospedali, carceri, ecc. sotto il profilo veicolare e burocratico;
2.7 attivarsi affinché la Lingua sarda venga pienamente riconosciuta da parte dello Stato e dell’Unione Europea;
2.8 attivarsi affinché la Lingua sarda possa diffondersi anche fuori dalla Sardegna ed essere studiata nelle scuole ed università extra Sardegna dove vi è una numerosa presenza di sardi;
2.9 attivarsi per pubblicizzare l’Acadèmia.
Art. 4 Lingua dell’Acadèmia
1 La lingua ufficiale dell’Acadèmia è il Sardo.
2 Ogni socio dell’Acadèmia parla nelle assemblee nella varietà della Lingua sarda che preferisce, così come sa parlarla.
3 I documenti ufficiali nazionali dell’Acadèmia sono scritti nelle due varietà della Lingua sarda; quelli non nazionali nella varietà parlata nel territorio ove il documento è redatto; nei territori di confine tra le due varietà o in paesi extra Sardegna i documenti si redigono in entrambe le varietà.
4 Il presente Statuto è scritto nelle due varietà della Lingua sarda e in Lingua italiana; copie dello stesso possono essere tradotte e diffuse in altre lingue, ma in caso di controversia fanno testo la Lingua sarda e quella italiana utilizzate nel presente Statuto e nell’Atto Costitutivo.
Art. 5 Iscrizione all’Acadèmia
1 Sono soci dell’Acadèmia:
a) coloro che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo;
b) coloro che, dopo aver fatto domanda di iscrizione accompagnata dalla presentazione di almeno due soci, saranno ammessi dal Consiglio Direttivo o, in caso di ricorso, dall’Assemblea dei Soci, in quanto condividono le finalità dell’Acadèmia e si sono impegnati a rispettare il presente Statuto;
c) coloro che, per riconosciuti meriti verso la Lingua sarda o per meriti particolari verso l’Acadèmia, sono stati riconosciuti, con voto unanime del Consiglio Direttivo, soci onorari.
2 Con l’iscrizione ogni socio riceve da parte del Consiglio Direttivo la tessera e una copia dello Statuto dell’Acadèmia.
3 I soci sono iscritti in un apposito libro, costantemente aggiornato a cura del Presidente dell’Acadèmia.
4 La tessera è annuale e la sua quota è stabilita dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno; essa è valida per l’anno successivo.
5 Per i nuovi tesserati l’is- crizione è aperta tutto l’anno; per chi rinnova la tessera, dal 1° settembre al 31 dicembre.
6 I soci onorari ricevono la tessera gratuitamente; per il resto hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri degli altri soci.
Art. 6 Diritti dei soci
I soci hanno diritto di:
1 partecipare all’attività dell’A- cadèmia, frequentarne le sedi ed essere soggetti attivi nella formazione dei suoi organi;
2 ricevere copia dello Statuto dell’Acadèmia;
3 leggere copia dei verbali delle assemblee e di altri documenti dell’Acadèmia e chiederne, a proprie spese, estratti;
4 operare diffondendo le finalità dell’Acadèmia.
Art. 7 Doveri dei soci
I soci hanno il dovere di:
1 rispettare lo Statuto;
2 operare in maniera concorde alle finalità dell’Acadèmia;
3 sostenere l’attività dell’Acadèmia in tutti i suoi aspetti;
4 tenere un comportamento che non sia lesivo del decoro e del prestigio dell’Acadèmia e dei suoi aderenti.
Art. 8 Cessazione della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per:
1 dimissioni: in questo caso il socio recede volontariamente dall’Acadèmia, presentando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
2 mancato rinnovo della tessera entro i termini stabiliti; 3 esclusione: in tal caso il socio viene escluso per decisione del
Consiglio Direttivo o, in caso di ricorso, dall’Assemblea dei Soci per:
a) gravi inadempienze rispetto allo spirito di solidarietà e di volontariato dell’Acadèmia;
b) ripetuta violazione dello Satuto.
4 La decisione di esclusione da parte del Consiglio Direttivo o, in caso di ricorso, dall’Assemblea dei Soci, è presa a maggioranza.
5 I soci recedenti o esclusi non possono riavere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Acadèmia.
Art. 9 Prestazioni dei Soci
1 Le prestazioni fornite dai soci non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
2 Al socio potranno essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti.
Art. 10 Organi dell’Acadèmia Organi dell’Acadèmia sono:
1 l’Assemblea dei Soci;
2 il Consiglio Direttivo;
3 il Presidente.
Le cariche dell’Acadèmia non sono retribuite.
Art. 11 L’Assemblea dei Soci
1 L’Assemblea dei Soci è so- vrana ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
2 L’Assemblea è convocata dal Presidente (art. 13 c. 1 lett. b) o, se questi ne fosse impedito, dal Vicepresidente o dal Consiglio Direttivo o dal 20% dei soci, mediante invito scritto indicante il giorno, l’ora, il luogo e l’oggetto della seduta, con almeno sette giorni di preavviso per le sedute ordinarie e quindici giorni per le straordinarie. È sempre ammessa la convo-cazione in video-conferenza tranne che nei casi previsti al successivo comma 9. L’Assem-blea deve riunirsi in præsentia almeno una volta l’anno.
3 Il punto all’ordine del giorno della seduta non può essere diverso da quello indicato nell’avviso di convocazion
4 L’Assemblea si riunisce in:
a) seduta ordinaria
a1) ogni anno entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, per approvare: a1a) la Relazione del Consiglio Direttivo;
a1b) il Bilancio;
a1c) il Bilancio preventivo;
a2) ogni tre anni per:
a2a) decidere i programmi di attività dell’Acadèmia;
a2b) rinnovare il Consiglio Direttivo, compresi i supplenti che così sostituirebbero gli effettivi eventualmente dimissionari o che verrebbero a mancare;
a2c) discutere ed eventualmente approvare altri argomenti proposti all’ordine del giorno;
a2d) deliberare su altri argomenti previsti da norme di legge;
b) seduta straordinaria per deliberare:
b1) sulle modifiche dello Statuto;
b2) sullo scioglimento dell’Acadèmia.
5 Le decisioni dell’Assemblea dei Soci sono valide se:
a) nelle sedute ordinarie sono prese dalla maggioranza dei presenti; in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti;
b) nelle sedute straordinarie, trattandosi di:
b1) modifiche allo Statuto, sono prese dalla maggioranza dei presenti e se, sia in prima che in seconda convocazione, sia presente la metà più uno dei soci;
b2) scioglimento dell’Acadèmia, sono prese, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
6 La seconda convocazione deve tenersi in un giorno diverso da quello di prima convocazione.
7 In qualunque seduta dell’Assemblea dei Soci ogni socio ha diritto a un solo voto. Nel caso in cui la convocazione avvenga in video-conferenza, ogni votazione avverrà per appello nominale, dopo aver letto il punto all’ordine del giorno per il quale si vota.
8 Ogni socio può farsi rappresentare mediante delega scritta ad un altro aderente. Tale delega potrà essere inviata anche a mezzo mail entro le 2 (due) ore precedenti l’inizio della convocazione. Ciascun delegato potrà farsi portatore di non più di 3 (tre) deleghe.
9 I seguenti argomenti non potranno essere deliberati in modalità videoconferenza:
a) rinnovo del Consiglio Direttivo
b) rinnovo del Collegio Scientifico
c) scioglimento dell’Acadèmia de su Sardu.
Art. 12 Il Consiglio Direttivo
1 L’Acadèmia è amministrata dal Consiglio Direttivo, che dura in carica tre anni ed è composto da sette o più consiglieri eletti dall’ Assemblea dei Soci; i consiglieri che ne fanno parte possono essere rieletti.
2 L’adunanza viene convocata dal Presidente (art. 13 c. 1 lett.
a) o da un terzo dei consiglieri, mediante invito scritto o fax o, con il consenso del socio, per posta elettronica, indicante il giorno, l’ora, il luogo e l’oggetto della seduta, con almeno sette giorni di preavviso, ovvero solo tre in casi urgenti. Nello stesso invito viene indicato giorno e ora della prima e della seconda convocazione. Funge da presidente della riunione lo stesso Presidente dell’Acadèmia o, se assente, il Vicepresidente o il consigliere più anziano d’età. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza ma sono valide se in prima convocazione è presente la metà più uno dei consiglieri e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. È sempre ammessa la convocazione in video- conferenza. Il Consiglio Direttivo deve comunque riunirsi in præsentia almeno una volta l’anno. Nel caso in
cui la convocazione avvenga in video-conferenza, ogni vota- zione avverrà per appello nominale, dopo aver letto il punto all’ordine del giorno per il quale si vota.
3 Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, elegge:
a) fra i propri componenti il Presidente e il Vicepresidente;
b) fra i soci dell’Acadèmia, il Collegio Scientifico.
4 Nella stessa seduta o in altre elegge (art. 19 c. 3) il Comitato di Redazione e può decidere di dare altri incarichi.
5 In caso di dimissioni di un Consigliere subentra un supplente.
6 Il Consiglio Direttivo amministra l’Acadèmia, dando esecuzione alle deliberazioni di programma assunte dall’Assemblea dei Soci.
In particolare il Consiglio Direttivo
a) assiste, assieme al Vicepresidente, il Presidente nel suo lavoro;
b) cura e porta avanti il tesseramento;
c) organizza la diffusione dell’Acadèmia;
d) cura e redige regolamenti interni;
e) tiene il libro cassa, il libro dei verbali dell’Assemblea dei Soci, un libro dei verbali del Consiglio Direttivo e il libro dei soci, vidimati. Ha cura che detti libri siano in ogni momento consultabili dai soci;
f) forma il Bilancio (art. 21 cc. 1 e 2);
g) predispone il Bilancio preventivo (art. 21 c. 3);
h) nella persona di ciascun componente partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Collegio Scientifico e del Comitato di Redazione.
7 Ai lavori del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Collegio Scientifico.
Art. 13 Il Presidente
Il Presidente:
1 è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno e convoca e presiede
a) il Consiglio Direttivo;
b) l’Assemblea dei Soci;
c) il Collegio Scientifico;
d) la prima adunata del Comitato di Redazione;
2 dirige e rappresenta, anche legalmente, l’Acadèmia;
3 ha l’uso della firma sociale;
4 legge nell’Assemblea dei Soci la Relazione del Consiglio Direttivo.
5 Le prestazioni fornite dal Presidente non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; gli potranno essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti.
Art. 14 Il Vicepresidente
Il Vicepresidente:
1 collabora con il Presidente e lo assiste nelle manifestazioni pubbliche più importanti;
2 in caso di assenza del Presidente, ne fa le veci;
3 ha funzione di tesoriere: in particolare, in quanto tale, egli si cura di
a) aprire, chiudere e operare su conti correnti bancari e postali;
b) provvedere alla riscossione dei proventi e delle quote associative;
c) effettuare i pagamenti, tenere in ordine le scritture contabili previste dalle vigenti disposizioni tra cui il libro degli inventari ed il libro giornale (art. 23);
d) preparare assieme al Consiglio Direttivo i bilanci;
e) preparare e leggere la relazione finanziaria ogni anno nell’Assemblea dei Soci;
f) occuparsi, se previsto dalla legge, della dichiarazione dei redditi e di altre eventuali incombenze fiscali.
4 Le prestazioni fornite dal Vicepresidente non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; gli potranno essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti.
Art 15 Il Collegio Scientifico
1 Al Collegio Scientifico sono affidate le finalità tecnico – scientifiche che l’Acadèmia intende raggiungere (art. 3 cc. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4).
2 Il Collegio Scientifico è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i soci dell’Acadèmia, che abbiano i requisiti tecnico – scientifici adatti a ricoprire tale ruolo.
3 Esso dura in carica tre anni ed è composto da sette o più consiglieri.
4 Il Presidente del Collegio
scientifico è il Presidente dell’Acadèmia.
5 È compito del Presidente del Collegio Scientifico convocare il Collegio (art. 13 c. 1 lett. c), ogni qualvolta lo ritiene necessario.
6 Il giorno della sua prima adunata il Collegio Scientifico elegge il Coordinatore e predispone e approva il piano dei lavori; nella stessa adunata vengono conferiti eventuali altri incarichi.
7 Le deliberazioni del Collegio Scientifico sono prese a maggioranza; in prima convocazione deve però essere presente la metà più uno dei suoi componenti e in seconda non importa il numero dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8 Il Collegio Scientifico si organizza e lavora in maniera autonoma. I risultati dei suoi lavori devono però essere approvati anche dal Consiglio Direttivo, prima di divenire pubblici.
9 Ai lavori del Collegio Scientifico possono partecipare, senza diritto di voto, anche i membri del Direttivo (art. 12 c. 6 lìt. h).
10 I membri del Collegio Scientifico possono partecipare, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Direttivo (art. 12 c. 7).
11 La carica di membro del Collegio è compatibile con quella di membro del Direttivo e con quella di Presidente.
12 Le prestazioni fornite dal Collegio Scientifico nel suo complesso, o dai singoli membri, non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario;
potranno essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti.
Art. 16 Il Coordinatore del Collegio Scientifico
1 Il Coordinatore del Collegio Scientifico è eletto tra i soci dell’Acadèmia e deve essere possibilmente un accademico.
2 È eletto dal Collegio Scientifico nella sua prima adunata.
3 È suo compito coordinare il lavoro scientifico del Collegio e raggiungere le finalità di cui all’art. 3 cc. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.
4 Le prestazioni fornite dal Coordinatore del Collegio Scientifico non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; gli potranno essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti.
Art. 17 Altre sedi
1 È ammessa l’apertura di altre sedi dell’Académia (art. 1 c. 4).
2 Il loro funzionamento sarà regolato da apposita norma a cura del Consiglio Direttivo.
Art. 18 Pubblicazioni
1 L’Acadèmia può pubblicare, anche con titoli registrati in tribunale e su sito internet, atti, relazioni, documenti, materiale fotografico e didattico, studi,
informazioni e discussioni su argomenti di carattere culturale, scientifico e didattico utili per il conseguimento delle finalità statutarie.
2 Tutte le pubblicazioni saranno corredate dai contrassegni dell’Acadèmia (art. 2 cc. 1 e 2).
3 È fatto divieto di pubblicare a titolo personale materiale dell’Acadèmia.
4 Per il raggiungimento dello scopo di cui al c. 1 del presente art. sarà possibile costituire un Comitato di Redazione.
Art. 19 Comitato di Redazione
1 Al Comitato di Redazione (da ora in poi C.d.R.) sono affidate l’informazione e la pubblicizzazione delle finalità dell’Acadèmia, nonché del lavoro tecnico – scientifico svolto.
2 Il C.d.R. agisce in maniera autonoma, ma in armonia con le finalità del presente Statuto; i risultati dei suoi lavori devono essere approvati anche dal Consiglio Direttivo, prima di divenire pubblici.
3 Esso è eletto (art. 12 c. 4) dal Consiglio Direttivo, tra i soci dell’Acadèmia che abbiano i requisiti tecnici adatti a ricoprire tale ruolo.
4 Dura in carica tre anni; i suoi componenti possono essere rieletti.
5 È composto da un Direttore Responsabile e dai suoi collaboratori.
6 Nella sua prima adunata, il
C.d.R. elegge tra i suoi componenti il Direttore Responsabile; tale adunata è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo con le modalità di cui all’art. 12 c. 2
ed è dallo stesso presieduta.
7 Le adunate successive alla prima sono convocate dal Direttore Responsabile con le stesse modalità di cui all’art. 12
c. 2.
8 Il C.d.R. può creare degli organi di informazione (c. 2 presente art.).
9 Le deliberazioni del C.d.R. sono prese a maggioranza; in prima convocazione deve però essere presente la metà più uno dei suoi componenti e in seconda non importa il numero dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore.
10 Ai lavori del C.d.R. possono partecipare, senza diritto di voto, anche i membri del Direttivo (art. 12, c. 6, lett. h).
11 La carica di membro del
C.d.R. è incompatibile con quella di membro del Direttivo. In caso di doppia nomina il socio ha diritto di scelta.
12 Le prestazioni fornite dal
C.d.R. nel suo complesso, o dai singoli membri, non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; gli potranno essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti.
Art. 20 Patrimonio
1 Il patrimonio dell’Acadèmia è costituito da:
a) contributi a titolo patrimoniale;
b) erogazioni, donazioni e lasciti di terzi;
c) beni mobili e immobili
acquisiti con le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese sostenute;
2 L’Acadèmia trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività di volontariato da:
a) quote sociali e contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
3 È obbligo dell’Académia conservare la documentazione relativa alle entrate di cui al c. precedente, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti, salvo il caso della richiesta di anonimato del donante.
Art. 21 Bilancio e scritture contabili
1 Il Consiglio Direttivo forma il Bilancio (art. 12 c. 6 lett. f), dal quale devono analiticamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, nonché tutte le altre operazioni contabili ed economiche effettuate.
2 Il Bilancio di ciascun periodo, decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre, deve essere presentato, entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, all’Assemblea dei Soci per l’approvazione (art. 11
c. 4 lett. a1b).
3 Il Consiglio Direttivo predispone altresì il Bilancio preventivo che deve essere presentato entro la fine del mese di febbraio dell’anno di riferimento, all’Assemblea dei Soci per l’approvazione (art. 11
c. 4 lett. a1c).
Art. 22 Spese ed eccedenze
1 Non possono essere effettuate spese né assunti impegni di spesa se non sussiste l’effettiva copertura e la disponibilità finanziaria.
2 Le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese devono essere immediatamente destinate ad ulteriore attività di volontariato, ovvero possono essere utilizzate per l’acquisizione di beni mobili ed immobili necessari al miglior raggiungimento del fine dell’Associazione.
Art. 23 Scritture contabili
È obbligatoria la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti disposizioni tra cui il libro degli inventari ed il libro giornale.
Art. 24 Modifiche dello Statuto
1 Qualsiasi modifica dello Statuto potrà essere presentata dal Consiglio Direttivo o da almeno il 10% degli iscritti all’Assemblea dei Soci.
2 L’Assemblea dei Soci delibera secondo le modalità di cui all’art. 11 c. 5 lett. b1 del presente Statuto.
Art. 25 Scioglimento dell’Acadèmia de su Sardu onlus
1 Proposta di scioglimento dell’Acadèmia potrà essere presentata all’Assemblea dei Soci da parte di almeno il 75% dei soci.
2 L’Assemblea dei Soci delibera secondo le modalità di cui all’art. 11 c. 5 lett. b2 del presente Statuto.
3 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Acadèmia, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra organizzazione operante in identico o analogo settore
Art. 26 Regolamenti interni
Regolamenti Interni sono predisposti ed adottati dal Consiglio Direttivo.
Art. 27 Disposizioni finali
1 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile previste in materia di Associazioni ed alla disciplina delle attività di volontariato dettata dalla legge 11 agosto 1991 n. 266, e dalla legge regionale 13 settembre 1993 n. 39.
2 Per dirimere contese legali sarà competente il Foro di Cagliari.
La nostra mission
L’Acadèmia ha per scopo lo svolgimento di attività di volontariato nel campo dello studio e della ricerca sulla Lingua sarda, la sua difesa, promozione e valorizzazione, avvalendosi in modo determinante e delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.